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STATUTO

FAP-ACLI Provinciale

Articolo 1 – Costituzione e principi

 

  1. 1 E’ costituita in ambito provinciale l’Associazione denominata:”Federazione Nazionale Anziani e Pensionati ACLI (FAP ACLI)”, di seguito indicata come “Associazione FAP ACLI della Provincia di VERONA”.

 

  1. 2 La FAP ACLI della Provincia di Verona è organizzazione di base territoriale costituita nell'ambito di Associazione a carattere nazionale, ed è dotata di autonomia giuridica e patrimoniale propria. E' un'Associazione senza fini di lucro, costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice civile, ed è espressione dei diritti di libertà associativa e sindacale di cui agli artt. 17, 18 e 39, I comma, della Costituzione Italiana, nella quale si riconosce.  E' promossa dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) e dalle ACLI TERRA associazione professionale agricola, ed è riconosciuta quale Associazione specifica delle ACLI.

 

  1. 3 L’Associazione FAP ACLI fonda sul Messaggio Evangelico, sull'insegnamento della Chiesa e sulla vita cristiana l'impegno morale, sindacale e politico, finalizzato alla promozione della condizione degli anziani e dei pensionati per l'affermazione dei loro diritti e la costruzione di una società che non discrimini le persone anziane, ed assicuri, secondo giustizia, lo sviluppo integrale delle persone in ogni fase della loro vita. Opera per la cura degli interessi sociali e previdenziali degli anziani e dei pensionati, e per la loro rappresentanza nei confronti di enti ed istituzioni, affinché siano ad essi assicurate le tutele disposte dalla Carta Costituzionale, e concretamente perseguiti nell'evoluzione del modello sociale della Repubblica, obiettivi di equità, giustizia sociale, assistenza e solidarietà. Condivide e promuove i valori del Movimento Aclista, ai cui principi aderisce come peculiare espressione della propria identità, e a cui si richiama nel perseguimento di obiettivi di mutualità e sostegno, attuati negli ambiti dell'autonomia giuridica, ordinamentale, organizzativa e patrimoniale dell'Associazione ai suoi vari livelli, e nei rapporti con i distinti soggetti che altresì aderiscono al Movimento Aclista.

 

  1. 4 L’Associazione FAP ACLI ha la propria sede provinciale in Verona; opera prevalentemente sul territorio provinciale; può estendere la propria operatività anche in ambito regionale ed ha una durata indeterminata.

 

  1. 5 La denominazione, la sigla ed il marchio ed ogni segno distintivo della FAP ACLI sono di esclusiva proprietà della Associazione FAP ACLI Nazionale, che ne concede l’uso all'Associazione qui costituita secondo le norme del presente Statuto e dei relativi Regolamenti.

 

Articolo 2 – Scopi e finalità

 

2.1 FAP ACLI è Associazione specifica statutariamente riconosciuta dalle Acli per promuovere ed organizzare la rappresentanza sindacale degli anziani e dei pensionati e la tutela dei loro legittimi interessi in campo previdenziale, sanitario e socio-assistenziale.

Fap Acli promuove, altresì, azione sociale e il volontariato degli anziani e dei pensionati, coinvolgendo e sostenendo le esperienze maturate sul terreno dei valori e delle identità del Movimento Aclista e rivolgendosi a tutti coloro che, dentro e fuori il Movimento, ispirino la propria esistenza ai principi fondamentali cui questo si richiama.

Per il perseguimento di tali fini, Fap Acli:

a. promuove e organizza adeguate forme di tutela e rappresentanza sociale e sindacale degli anziani e dei pensionati nei confronti del Parlamento, delle Assemblee elettive e degli organismi pubblici e privati che operano negli ambiti della previdenza ed assistenza pubblica e privata – ivi comprese le forme complementari - della salute, dell'assistenza, della casa, dei servizi sociali e delle attività di tempo libero, allo scopo di favorire, ad ogni livello territoriale, il ruolo e i diritti dei pensionati e delle pensionate, e dei cittadini in età matura,  all'interno del contesto socio-economico in cui essi realizzano la loro esperienza di vita; promuove e realizza azioni e negoziazioni in favore di pensionati, cittadini e lavoratori, anche in accordo o collaborazione con altre organizzazioni sindacali su ambiti di interesse comune;

b. promuove, sostiene ed organizza attività culturali e sociali che favoriscano la presa di coscienza dei diritti di cittadinanza degli anziani e dei pensionati e ne sostengano l'affermazione e la concreta realizzazione;

c. promuove l'autorganizzazione e il volontariato sociale degli anziani e dei pensionati, valorizzando le competenze, le motivazioni e le esperienze da essi acquisite attraverso l'attività professionale e l'impegno sociale;

d. promuove il mantenimento di un ruolo attivo e protagonista dei pensionati e degli anziani nella vita della società per la realizzazione del loro benessere, anche sociale, il miglioramento delle condizioni di vita in ambito personale, sociale, economico e professionale, sviluppando in tal modo nuovi stimoli vitali;

e. promuove iniziative ed attività che mettano in condizione gli anziani e i pensionati di conservare collegamenti culturali e sociali con i lavoratori dei settori produttivi di provenienza, con una specifica attenzione ai cooperatori, ai lavoratori autonomi ed ai dipendenti delle piccole imprese, in considerazione della peculiarità della loro esperienza e degli specifici bisogni che la caratterizzano;

f. promuove l'organizzazione, anche in collaborazione con i Servizi, le Imprese a finalità sociale e le Associazioni specifiche e professionali promosse dalle ACLI, di attività e servizi inerenti: la difesa civica; il patrocinio sociale e previdenziale; l'assistenza domiciliare, sanitaria e infermieristica; l'integrazione culturale e sociale; la formazione permanente; l'educazione alimentare, motoria, sportiva ed ambientale; l'animazione culturale; il turismo sociale; la consulenza fiscale ed assicurativa nonché ogni altra attività rivolta alla assistenza, alla tutela e alla promozione della vita degli anziani e dei pensionati;

g. riconosce il Patronato Acli quale proprio Istituto di patrocinio; conseguentemente lo promuove quale Ente di patrocinio e di assistenza sociale e professionale, e lo sostiene nelle azioni volte a supportare l'attività di tutela e assistenza sociale rivolta ai pensionati e ai lavoratori;

h. promuove altresì, in forza dell’ispirazione di cui all’art. 1 del presente Statuto, Enti, Imprese, Associazioni specifiche e Servizi, comunque promossi dalle Acli, nel rispetto delle disposizioni statutarie delle Acli e favorisce il coordinamento e l'organizzazione di azioni comuni;

i. cura la tutela e la rappresentanza dei pensionati e degli anziani dinanzi agli organi amministrativi e giurisdizionali, nelle competenti sedi, ivi incluse quelle svolte dinanzi alle Commissioni tributarie nonché ad altri organi od organismi con funzione arbitrale e conciliativa, anche mediante accordi e convenzioni con Enti, Organismi ed Associazioni, con il supporto di tecnici, esperti e professionisti convenzionati;

j. promuove e/o aderisce a Confederazioni di pensionati ed anziani per la tutela degli interessi economici, sociali e sindacali degli associati e sviluppa rapporti d’intesa e di collaborazione con le associazioni o enti che svolgono la loro attività in campi interessanti la platea sociale di riferimento;

k. stipula e sottoscrive accordi interprofessionali di categoria e convenzioni con Istituti assicurativi, di credito e finanziari, potendo entrare a far parte di specifici organismi fideiussori e finanziari, nonché concorrere alla loro costituzione;

l. elabora e/o realizza progetti e programmi di ricerca, sperimentazione, sviluppo, anche in concerto con Enti ed Organismi, sia pubblici che privati, nonché con Imprese, eventualmente anche con il loro supporto economico e professionale;

m. opera direttamente con proprie strutture di servizio e/o avvalendosi dei Servizi, delle Imprese, degli Enti e delle Associazioni specifiche promossi dalle Acli, anche attraverso specifici accordi e convenzioni;

n. stipula, anche mediante il Patronato Acli e/o il Caf ACLI, accordi e convenzioni con le Regioni, anche a Statuto speciale, con le Province, con i Comuni e loro Consorzi, al fine di realizzare servizi e attività comunque connessi con le finalità previste dal presente Statuto;

o. promuove, sostiene e partecipa ad iniziative di supporto, cooperazione e mutualità che riguardano i vari livelli associativi Fap, le Associazioni promotrici, gli enti e le Associazioni specifiche della Rete Acli;

p. svolge ogni altra attività ed iniziativa che corrisponda gli interessi e alle aspirazioni delle categorie rappresentate nell’ambito dei principi e delle norme stabilite dal presente Statuto, o che consenta comunque di perseguire le finalità istituzionali ed attuare le azioni programmatiche individuate nella norma statutaria.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione provinciale si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei soci. Può, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. È riconosciuta la possibilità di concedere ai volontari il rimborso delle spese sostenute per l’attività prestata e al Segretario Provinciale, una indennità di carica autorizzata annualmente dalla segreteria Provinciale.

 

Articolo 3 – Modalità di iscrizione

3.1 Possono aderire alla FAP ACLI i pensionati e le persone che hanno compiuto il 50° anno di età.

L’associazione alla FAP ACLI avviene attraverso l’iscrizione presso una Struttura territoriale provinciale dell’Associazione.

L'adesione a Fap-Acli può avvenire anche con modalità collettive: Fap-Acli Nazionale realizza il riconoscimento di associazioni, movimenti, gruppi che, ispirati ai principi dell'Associazione, indirizzati a platee di destinatari anziani e pensionati, operanti in ambiti affini e comunque non discosti da quelli statutari della Fap-Acli, contribuiscono al suo programma generale con propria autonomia organizzativa, ordinamentale, giuridica, patrimoniale e finanziaria. I protocolli e le intese di riconoscimento definiscono i termini dell'accordo che caratterizza, in questi casi, il vincolo associativo, ivi inclusi i diritti di elettorato attivo e passivo e le modalità del loro concreto esercizio.

La quota, o contributo associativo, non è trasmissibile, né rivalutabile e può essere riscossa anche attraverso la sottoscrizione della apposita delega sindacale per la relativa trattenuta e versamento per il tramite degli Istituti Previdenziali eroganti le prestazioni previdenziali all’associato.

3.2 Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, e tenuto conto delle norme in materia di incompatibilità, è prerogativa dei soci Fap l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo. La cessazione della qualità di socio determina la cessazione del diritto all'esercizio delle cariche sociali, secondo le modalità e nei termini stabiliti anche sulla base dei regolamenti integrativi o esplicativi della norma statutaria.

 

3.3 E’ esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.

3.4 Le modalità attraverso cui si attua il tesseramento sono definite in apposito regolamento, approvato dal Comitato Nazionale e recepito dall'Associazione Fap Acli di Verona.

 

Articolo 4 – Struttura organizzativa

 

4.1 L’Associazione FAP ACLI della Provincia di Verona opera con propria autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale rispetto ad ogni altra Struttura territoriale Fap Acli, ivi inclusa l'organizzazione nazionale; si conforma ai principi dell'Associazione nazionale e ne recepisce i regolamenti; si coordina, altresì, con la Struttura regionale ed attua, sempre nel rispetto della propria autonoma configurazione, azioni e strategie coerenti, e comunque non confliggenti, con quelle adottate dalle diverse strutture del medesimo ambito territoriale regionale. L'Associazione opera altresì attraverso unità locali di base, ad essa giuridicamente attribuibili, ma dotate di autonoma organizzazione.

L'associazione non risponde delle obbligazioni assunte dalle altre strutture Fap-Acli, né in ambito nazionale né locale - strutture Regionali e/o Provinciali - così come da altre organizzazioni facenti comunque riferimento alla Fap-Acli, o inserite nell'ambito della Rete aclista. Analogamente ciascuna di queste strutture non risponde delle obbligazioni delle strutture sottostanti o sovra ordinate e di quelle delle altre organizzazioni facenti comunque riferimento alla Fap-Acli o al Movimento Aclista.

 

4.2 L’Associazione può prevedere, tramite Regolamento, modalità organizzative anche di tipo settoriale e produttivo.

Le norme dello Statuto e quelle dei regolamenti non possono contrastare con i principi e le disposizioni stabiliti nello Statuto e nei regolamenti nazionali.

 

Articolo 5 – Struttura territoriale provinciale

 

5.1 L’ Associazione FAP ACLI della Provincia di Verona, facente parte della struttura organizzativa dell’Associazione nazionale, mantiene la sua autonomia statutaria, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, con diritto all’iscrizione dei soci che ne facciano domanda.

 

5.2 L'Associazioni Fap Acli provinciale di Verona ha l’obbligo di compilare ogni anno un Rendiconto economico - finanziario consuntivo, che deve essere inviato alla Segreteria nazionale, unitamente al verbale di seduta dell'organismo che lo ha approvato e alla relazione del Revisore Unico. Gli obblighi amministrativo-contabili sono dettagliati in apposito regolamento amministrativo della Fap-Acli Nazionale e diramati alle strutture territoriali per il relativo recepimento.

 

5.3 L’ Associazione FAP ACLI della Provincia di Verona ha completa autonomia di iniziativa e di attività nell’ambito degli orientamenti politici, sindacali e programmatici generali espressi dal Congresso e dal Comitato nazionale e regionale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti del proprio territorio, concorrendo, con le modalità previste dal presente Statuto, alla politica sindacale generale della FAP ACLI e alla formazione degli organi regionali e nazionali.

 

5.4 L’ Associazione FAP ACLI della Provincia di Verona consegnerà al proprio socio la tessera di iscrizione ed adesione emessa secondo le disposizioni dell’Associazione nazionale, sul modello deliberato dalla Segreteria nazionale.

 

5.5 Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno uguali diritti di elettorato attivo e passivo.

 

5.6 Gli Organi della Struttura provinciale sono:

  • l'assemblea provinciale;

  • il Comitato Provinciale;

  • la Segreteria Provinciale;

  • il Segretario Provinciale;

  • il Revisore Unico.

 

5.7 L’Assemblea dell’Associazione provinciale istituisce un Comitato al quale delega le proprie funzioni, fatta eccezione per quelle indicate ai successivi 5.9 e 8.

 

5.8 Il Comitato provinciale è composto:

a. da cinque a quindici componenti eletti dall’Assemblea provinciale, in sede congressuale, a seconda delle specifiche esigenze organizzative ed operative dell’Associazione provinciale; 

b. dal Rappresentante designato della Presidenza provinciale delle ACLI;

c. dal Rappresentante designato della Presidenza provinciale delle ACLI TERRA.

In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data dell'Assemblea provinciale in sede congressuale.

 

5.9 L’Assemblea dell’Associazione provinciale elegge, sulla base del proprio Statuto e degli eventuali Regolamenti i delegati al Congresso regionale e nazionale. L’Assemblea provinciale convocata, di norma ogni quattro anni, per le finalità di cui al paragrafo precedente assume la denominazione di Congresso provinciale.

 

5.10  L’Assemblea dei soci è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti. Delibera, in entrambi i casi, a maggioranza semplice.

 

5.11  Partecipano alle riunioni dell’Assemblea provinciale e del Comitato provinciale, con voto deliberativo, un rappresentante della Presidenza provinciale delle A.C.L.I. ed un rappresentante della Presidenza provinciale delle ACLI TERRA.

 

5.12  La Segreteria provinciale è l’organo esecutivo ed amministrativo della Struttura.

E’ composta dal Segretario provinciale, da un minimo di due ad un massimo di quattro componenti eletti dal Comitato provinciale e dai rappresentanti designati delle Presidenze provinciali delle associazioni A.C.L.I. ed ACLI TERRA; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal Segretario Provinciale.

5.13  Il Comitato provinciale nomina un Revisore Unico, iscritto nel registro dei Revisori dei Conti tenuto dal Ministero della Giustizia o dotato, laddove non iscritto, di comprovata esperienza professionale in materia di controllo e/o tenuta dei conti. I titoli e le esperienze del Revisore sono acquisite agli atti del verbale di nomina. Il Revisore dei Conti opera il controllo contabile della gestione amministrativa ed il controllo di cassa con verifiche periodiche tenute almeno ogni novanta giorni. Redige la relazione sul rendiconto della gestione, da depositarsi presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione. Nella Relazione il Revisore esprime il parere circa la proposta di approvazione del rendiconto, dando espressamente atto del giudizio di intelligibilità e attendibilità del rendiconto, con indicazione specifica dei criteri di redazione che emergono dalla verifica, e del giudizio sulla continuità della gestione; deduce in materia di adeguatezza della struttura amministrativa. Delle verifiche effettuate il Revisore redige verbale, da conservarsi presso la sede dell'associazione. I verbali dei revisori possono essere consultati dai soci che ne facciano richiesta i quali, a proprie spese, possono altresì estrarne copia. In caso di irregolarità gravi riscontrate, il Revisore trasmette il verbale all'attenzione della Segreteria Nazionale.

 

5.14  La durata in carica dei componenti la Segreteria provinciale, il Segretario Provinciale ed il Revisore Unico è stabilita dal Comitato provinciale all’atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data della prima riunione del Comitato provinciale seguente alla riunione dell’Assemblea provinciale in sede congressuale, convocata per le finalità di cui al punto 5.8. L’Assemblea provinciale, il Comitato provinciale, la Segreteria Provinciale ed il Segretario provinciale operano secondo quanto stabilito nello Statuto e nei Regolamenti della Struttura provinciale e nei relativi Regolamenti approvati dal Comitato nazionale.

 

5.15  L'Associazione, qualora raggiunga un numero di iscritti superiore a 500 può disciplinare modalità idonee per favorire l'effettivo esercizio dei diritti di elettorato dei soci, ivi inclusa l’adozione di assemblee separate. A tal fine, l'ambito territoriale è suddiviso in zone, cui sono attribuiti gli iscritti, avuto riguardo anche all'istituzione di unità locali.

Il Comitato Provinciale convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l’assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. Tutte le norme previste per lo svolgimento dell’assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate. Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell’assemblea generale e nomina i delegati all’assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell’assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Tutti i delegati devono essere soci. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all’assemblea separata di assistere all’assemblea generale.

 

5.16  La Struttura provinciale ha facoltà di organizzare la propria attività, nell’ambito territoriale della propria provincia di riferimento tramite sedi secondarie e/o unità locali - anche costituite presso altre strutture del sistema ACLI - prive di propria autonomia statutaria, gestionale, finanziaria e patrimoniale. Tali strutture, ove costituite, faranno riferimento sotto ogni profilo alla Struttura “FAP ACLI della Provincia di Verona”.

 

5.17  FAP ACLI della Provincia di Verona promuove la parità di genere in tutti i suoi organismi collettivi - elettivi, di amministrazione e rappresentanza, di controllo.

 

Articolo 6 – Rappresentanza e poteri

 

6.1   Il Segretario della Associazione FAP ACLI della Provincia di Verona rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi per le questioni aventi interesse rispettivamente territoriale e provinciale.

 

6.2   Il Segretario della Associazione FAP ACLI della Provincia di Verona ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, della FAP ACLI relativamente al rispettivo livello associativo e territoriale.

 

6.3   Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è necessaria la firma del Segretario e quella di un altro dirigente a ciò designato, oppure la firma congiunta di due componenti della Segreteria espressamente indicati.

 

6.4   L’Associazione FAP ACLI della Provincia di Verona risponde direttamente per le obbligazioni assunte e non impegna in tale campo i diversi livelli dell'Associazione. L’Associazione FAP ACLI della Provincia di Verona ha proprie responsabilità decisionali ed amministrative nell’ambito territoriale o ambientale di competenza.

 

Art. 7 – Patrimonio Sociale Risorse Economiche

 

7.1    Il Patrimonio dell’Associazione FAP ACLI della Provincia di Verona, è costituito da contributi dei soci, da contributi dell’Associazione promotrice, da finanziamenti concessi da Enti ed Organizzazioni pubbliche e private, nazionali o internazionali, e da beni mobili ed immobili gravanti per qualsiasi titolo, da ogni altra entrata compatibile con gli scopi associativi.

Durante la vita dell'associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in forma indiretta, proventi, utili o avanzi di gestione, così come fondi, riserve, capitale, salvo che la distribuzione non sia prevista dalla legge.

Non rappresentano distribuzione indiretta di utili le azioni a sostegno dei rapporti di mutualità e cooperazione attuate tra i diversi livelli associativi o all'indirizzo di soggetti aderenti al Movimento Aclista, in quanto espressione di indirizzi istituzionali, fatta salva la piena e distinta autonomia giuridica e patrimoniale dell'Associazione.

 

7.2     L’Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a. eredità, donazioni e legati;

b. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

c. contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali;

d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

f. quote sociali e contributi associativi;

g. contributi, erogazioni, anticipazioni dal sistema associativo Fap e dai soggetti della Rete Aclista;

h. altre entrate compatibili con le finalità sociali.

L'associazione sostiene uscite economiche e finanziarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali in relazione a:

  • costi di struttura e di funzionamento;

  • contributi, erogazioni, anticipazioni verso il sistema associativo Fap e verso i soggetti della Rete Aclista;

  • altre uscite compatibili con le finalità istituzionali.

 

7.3    I singoli soci, in caso di recesso, non possono chiedere all’Associazione FAP ACLI della Provincia di Verona, la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna a nessun titolo.

 

7.4    In caso di scioglimento dell’Associazione FAP ACLI della Provincia di Verona per qualsiasi causa, i beni patrimoniali si trasferiscono all’Associazione nazionale. Ove anche tale trasferimento non sia possibile, sempre in caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 8 – Modifiche Statutarie

 

8.1   Le proposte di modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall’Assemblea degli Associati della Associazione FAP ACLI della Provincia di Verona.

 

8.2    Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di ameno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida quale che sia il numero dei soci presenti.

Restano fermi i poteri del Comitato nazionale per le modifiche in caso di adeguamento ad innovazioni legislative e fiscali

 

Articolo 9 - Ulteriori disposizioni

 

9.1   Le responsabilità di Segretario e di Vice Segretario dell’Associazione FAP ACLI della Provincia di Verona non possono essere ricoperte per più di due mandati per complessivi otto anni.

 

Articolo 10 – Rinvio

 

​10.1   Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, ivi incluse le disposizioni in materia di incompatibilità e di Commissariamento della Sede, si fa riferimento alle norme regolamentari e statutarie dalla FAP Nazionale, ed in subordine, alle norme del Codice civile.

Le norme statutarie o regolamentari in contrasto con i principi espressi dallo Statuto o dai regolamenti Nazionali sono disapplicate, e si fa luogo all'applicazione, in via sostitutiva, delle disposizioni nazionali, sino ad adeguamento della normativa interna.

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